Art. 75 Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.»; b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»; c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter». ((2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art.70 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullita' rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone; 4) (abrogato) 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.". - Si riporta il testo dell'art.380-bis del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione sull'inammissibilita' del ricorso e per la decisione in camera di consiglio) Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. Se il ricorso non e' dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.". - Si riporta il testo dell'art.390 del codice di procedura civile, come risultante dalla presente legge: "Art. 390. (Rinuncia) La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.".