Art. 75 
 
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi  civili  dinanzi  alla
                        corte di cassazione) 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 70, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:
"Deve intervenire nelle cause davanti alla corte  di  cassazione  nei
casi stabiliti dalla legge."; 
  b) all'articolo 380-bis,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal  seguente:  "Almeno  venti  giorni  prima  della  data
stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione  sono  notificati
agli avvocati delle  parti  i  quali  hanno  facolta'  di  presentare
memorie non oltre cinque  giorni  prima,  e  di  chiedere  di  essere
sentiti, se compaiono."; 
  c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o  sia  notificata  la
richiesta del  pubblico  ministero  di  cui  all'articolo  375"  sono
sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte
del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter". 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a  decorrere  dal
trentesimo giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.