Art. 75 Protezione contro la visione o l'ascolto non autorizzati di informazioni sensibili 1. Gli ambienti ove vengono trattate informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO e superiore ovvero comunque attinenti alla sicurezza e agli interessi nazionali sono sottoposti a periodiche verifiche ambientali atte ad impedire ogni visione o ascolto clandestino. Tali verifiche sono disposte dall'UCSe sulla base di intese con gli Organi Centrali di sicurezza. 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono, altresi', disposte qualora il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza competente ritenga, sulla base di motivate valutazioni, che sussista un rischio di compromissione di informazioni classificate. 3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate esclusivamente da personale abilitato. 4. L'esigenza di verifiche ambientali e' comunicata all'UCSe, che puo' procedere anche con delega.