Art. 75 
 
Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul  commercio
  internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES 
 
  1.  La  misura  dei  diritti  speciali  di  prelievo  istituiti  in
attuazione  della  Convenzione  sul  commercio  internazionale  delle
specie animali e vegetali  in  via  di  estinzione  (CITES),  di  cui
all'articolo 8-quinquies della legge 7  febbraio  1992,  n.  150,  e'
rivalutata con cadenza  triennale,  entro  il  31  dicembre,  per  il
miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attivita' di cui  al
medesimo  articolo  8-quinquies,  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater   e
3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97  del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie
di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio. 
 
          Note all'art. 75: 
              Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies della legge 7
          febbraio  1992,  n.  150  (Disciplina  dei  reati  relativi
          all'applicazione in Italia della convenzione sul  commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,  di  cui
          alla legge 19 dicembre 1975,  n.  874,  e  del  regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
          per la commercializzazione e  la  detenzione  di  esemplari
          vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
          per la salute e l'incolumita' pubblica),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1992, n. 44: 
              "Art.  8-quinquies.  -  1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sono  determinate  la
          misura e le modalita' di versamento all'erario del  diritto
          speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti  tenuti
          a richiedere o presentare: 
              a) la licenza o  il  certificato  di  importazione,  la
          licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e
          il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del
          commercio con l'estero di cui all'art. 2, comma 1; 
              b) le denunce di  detenzione  di  esemplari  di  specie
          selvatica previste dagli articoli  5,  comma  1,  e  5-bis,
          comma 4; 
              c)  la  domanda  di  iscrizione  nel   registro   delle
          istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5-bis, comma 8; 
              d) l'autorizzazione  alla  detenzione  degli  esemplari
          vivi prevista dall'art. 6, comma 3; 
              e)  la  dichiarazione   di   idoneita'   per   giardini
          zoologici, acquari, delfinari, circhi,  mostre  faunistiche
          permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6; 
              f)  il  certificato  di  conformita'  per   nascite   o
          riproduzioni in cattivita' previsto dall'art. 8-bis; 
              g) la denuncia  di  scorte  di  pelli  ed  il  relativo
          marcaggio previsti dall'art. 8-ter, nonche' il marcaggio di
          cui all'art. 5, comma 5. 
              2. La misura dei  diritti  speciali  istituiti  con  la
          presente  legge  dovra'  essere  determinata  in  modo   da
          assicurare la integrale  copertura  delle  spese  derivanti
          agli organi  competenti  dall'applicazione  delle  relative
          norme. I  relativi  proventi  affluiscono  all'entrata  del
          bilancio dello Stato e sono  riassegnati  con  decreto  del
          Ministro del tesoro allo stato di previsione del  Ministero
          dell'ambiente per la parte eccedente l'importo  di  cui  al
          comma 3. 
              3.  I  diritti  corrisposti   per   il   rilascio   dei
          certificati di cui al comma 1 dovranno  essere  determinati
          in misura tale da garantire anche la copertura della  spesa
          annua di lire 240 milioni relativa al contributo che  viene
          versato  al  segretariato  CITES   in   adempimento   della
          convenzione di Washington. 
              3-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  8  e  del
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  4  settembre   1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7  settembre
          1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede
          all'istituzione nonche' al funzionamento di appositi nuclei
          del Corpo forestale dello Stato, operanti presso  i  varchi
          doganali abilitati alle operazioni  di  importazione  e  di
          esportazione di esemplari  previsti  dalla  convenzione  di
          Washington.   All'onere   derivante   dall'attuazione   del
          presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993
          e in lire  500  milioni  a  decorrere  dall'anno  1994,  si
          provvede,  per   l'anno   1993,   mediante   corrispondente
          riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1993  e,  per  gli  anni  1994  e  1995,   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1993. 
              3-ter.  Ai  fini  dell'attuazione   dell'art.   4,   il
          Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  tramite  il
          Corpo forestale dello Stato,  provvede  alla  conservazione
          degli   esemplari   confiscati   per    violazione    delle
          disposizioni  citate  nel  medesimo   art.   4.   All'onere
          derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in
          lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire  200  milioni  a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1993. 
              3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5,
          il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  tramite  il
          Corpo  forestale  dello  Stato,  provvede   al   marcaggio,
          conformemente a standard  internazionali,  degli  esemplari
          previsti  dalla  convenzione   di   Washington.   All'onere
          derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in
          lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire  200  milioni  a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio  triennale  19931995,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1993. 
              3-quinquies. Ai  fini  dell'attuazione  della  presente
          legge,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          tramite  il   Corpo   forestale   dello   Stato,   provvede
          all'effettuazione  dei  controlli  e  delle  certificazioni
          previsti  dalla  convenzione   di   Washington.   All'onere
          derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in
          lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire  500  milioni  a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1993."