(Accordo-art. 75)
 
                             Articolo 75 
 
                 Decisione in secondo grado e rinvio 
 
  1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73  e'  fondato,  la  corte
d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed  emette
una decisione definitiva. La corte  d'appello  puo',  in  circostanze
eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare  la
causa dinanzi al tribunale di primo grado affinche' esso decida. 
 
  2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo  grado  a  norma
del paragrafo 1, quest'ultimo  e'  vincolato  dalla  decisione  della
corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.