Art. 75 Sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione sociale 1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attivita' svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale. 2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b). 3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.
Note all'art. 75: - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 19 novembre 1978, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche): «Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale. 3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.». - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 438 del 1998, si veda nelle note all'art. 73.