Art. 75 
 
 
             Sostegno alle attivita' delle associazioni 
                        di promozione sociale 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  b),  sono
finalizzate alla concessione di contributi per  la  realizzazione  di
progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in
partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali,  volti
alla formazione degli associati,  al  miglioramento  organizzativo  e
gestionale, all'incremento della trasparenza e della  rendicontazione
al pubblico delle attivita' svolte  o  a  far  fronte  a  particolari
emergenze  sociali,  in  particolare  attraverso  l'applicazione   di
metodologie avanzate o a carattere sperimentale. 
  2. Il contributo in favore dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), della legge 19  novembre  1987,  n.  476,  nella
misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998,
n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 73, comma 2, lettera b). 
  3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2  trasmettono  entro  un  anno
dall'erogazione del  contributo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  la  rendicontazione  sull'utilizzazione  nell'anno
precedente del contributo di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 75: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  della  legge  19
          novembre 1978, n. 476 (Nuova disciplina del  sostegno  alle
          attivita'  di  promozione   sociale   e   contributi   alle
          associazioni combattentistiche): 
              «Art. 1 (Finalita'). - 1. Al  fine  di  incoraggiare  e
          sostenere  attivita'  di  ricerca,  di  informazione  e  di
          divulgazione culturale e di integrazione  sociale,  nonche'
          per la promozione sociale e per la tutela degli  associati,
          lo Stato concede contributi: 
                a) alle  persone  giuridiche  privatizzate  ai  sensi
          dell'art. 115 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616,  come  successivamente  modificato,
          escluse quelle combattentistiche  e  patriottiche  previste
          dal titolo II della presente legge; 
                b)  agli  enti  e  alle  associazioni  italiane   che
          perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 
              2. I contributi sono concessi ai soggetti di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi  previsti
          dai rispettivi statuti, promuovano  l'integrale  attuazione
          dei diritti  costituzionali  concernenti  l'uguaglianza  di
          dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma  di
          discriminazione nei confronti dei cittadini che, per  cause
          di eta', di deficit psichici,  fisici  o  funzionali  o  di
          specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
          di marginalita' sociale. 
              3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
          dei contributi di cui al presente  titolo  sono  tenuti  ad
          utilizzarli  per  fini  di  promozione  e  di  integrazione
          sociale,  con  esclusione   quindi   di   qualsiasi   altra
          prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
          o associati e del Servizio sanitario nazionale.». 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 438 del 1998,
          si veda nelle note all'art. 73.