(Allegato-art. 74)
                              Art. 74. 
 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1.  Le  misure  degli   stipendi   risultanti   dall'applicazione
dell'art. 73 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso
per   lavoro   straordinario,   sul   trattamento   di    quiescenza,
sull'indennita' di buonuscita o di  anzianita',  sul  trattamento  di
fine rapporto, sulla indennita' corrisposta in  caso  di  sospensione
dal servizio ai sensi dell'art. 64, comma 7, sull'indennita' in  caso
di decesso di cui all'art. 2122 del  codice  civile,  sull'indennita'
sostitutiva   del   preavviso,   sulle   ritenute   assistenziali   e
previdenziali  e  relativi  contributi,  compresi  i  contributi   di
riscatto. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
73 sono computati ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle A,  nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita o di  anzianita',  del  trattamento  di
fine rapporto, dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  nonche'
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art.  2122  del  codice
civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro.