Art. 74. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 73 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sulla indennita' corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 64, comma 7, sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennita' sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 73 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o di anzianita', del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.