(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 74)
                              Art. 74. 
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
    1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni,  a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima  mensilita'  e  possono  essere  utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. 
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita', il  dipendente,  che  fruisce
dei  permessi  di  cui  al  comma  1,  predispone,  di   norma,   una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza,  la  relativa  comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti  da  specifiche  di
legge, con particolare riferimento ai  permessi  per  i  donatori  di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della  legge
4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001
n. 52, nonche' ai permessi e congedi di  cui  all'art.  4,  comma  1,
della legge 53/2000 e dell'art. 1, comma  1,  del  DPR  n.  278/2000,
fermo restando che quanto previsto per  i  permessi  per  lutto  puo'
trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art.
72, comma 1, lettera b). Le due modalita' di  fruizione  non  possono
essere cumulate nell'anno. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
    6. Il presente articolo sostituisce  l'art.  8,  comma  1,  primo
alinea e comma 5, del CCNL comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.