Art. 75 Modifiche all'articolo 167 del codice della giustizia contabile - Pronuncia della sentenza 1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «un termine non superiore a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni».
Note all'art. 75: - Si riporta l'articolo 167 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 167 (Pronuncia della sentenza). - (Omissis). 2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. (Omissis).».