(CODICE CIVILE-art. 752)
                              Art. 752. 
 
         (Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi). 
 
  I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei  debiti  e  pesi
ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie,  salvo  che  il
testatore abbia altrimenti disposto.