Art. 76.
       Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

  1.  La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese
dell'ente  nei  cui  confronti  e'  stata  applicata  la sanzione. Si
osservano  le  disposizioni  di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale.
 
          Nota all'art. 76:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  694  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  694  (Spese  per  la pubblicazione di sentenze e
          obbligo  di inserzione). - 1. Il direttore o vice direttore
          responsabile  di  un  giornale o periodico deve pubblicare,
          senza  diritto  ad anticipazione e a rifusione di spese non
          piu'  tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha
          ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione,
          la  sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di
          lui  o  contro  altri  per  pubblicazione  avvenuta nel suo
          giornale.
              2.  Fuori  di  questo  caso, quando l'inserzione di una
          sentenza  penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il
          direttore  o  vice  direttore  responsabile  del giornale o
          periodico   designato   deve  eseguirla,  a  richiesta  del
          pubblico  ministero o della persona obbligata o autorizzata
          a   provvedervi,   previa  anticipazione  delle  spese  per
          l'importo  e  nei  modi  stabiliti dalle disposizioni sulla
          tariffa penale.
              3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o
          per   intero  puo'  essere  eseguita  anche  in  foglio  di
          supplemento  dello  stesso formato, corpo e carattere della
          parte  principale  del  giornale  o  periodico, da unirsi a
          ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente
          riprodotto.
              4.  Se  il  direttore  o il vice direttore responsabile
          contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in
          solido con l'editore e con il proprietario della tipografia
          al  pagamento  a  favore  della  cassa delle ammende di una
          somma fino a lire tre milioni"."