Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna 1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Nota all'art. 76: - Si riporta il testo dell'art. 694 del codice di procedura penale: "Art. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). - 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione e a rifusione di spese non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale. 2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale. 3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero puo' essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto. 4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni"."