ART. 76
                       (disposizioni generali)

   1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e  sotterranee,  la  parte  terza  del presente decreto individua gli
obiettivi   minimi   di   qualita'  ambientale  per  i  corpi  idrici
significativi  e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per  i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
   2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale  e' definito in funzione
della  capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione  e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
   3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato  dei  corpi  idrici  idoneo ad una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
   4.  In  attuazione  della  parte  terza  del presente decreto sono
adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo
121,  misure  atte  a  conseguire  gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015;
    a)  sia  mantenuto  o  raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali   e   sotterranei  l'obiettivo  di  qualita'  ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
    b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo  stato di qualita'
ambientale  "elevato"  come definito nell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    c)  siano  mantenuti  o  raggiunti  altresi' per i corpi idrici a
specifica  destinazione  di  cui  all'articolo  79  gli  obiettivi di
qualita'  per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte
terza  del  presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
   5.  Qualora  per  un  corpo  idrico  siano  designati obiettivi di
qualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che prevedono per
gli  stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli  piu'  cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo  di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali
valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
   6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
   7.  Le  regioni  possono definire obiettivi di qualita' ambientale
piu'  elevati,  nonche'  individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualita'.