Art. 76. 
                          Requisiti dei DPI 
 
  1. I DPI devono essere  conformi  alle  norme  di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 
  2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 
    a) essere adeguati ai rischi da prevenire,  senza  comportare  di
per se' un rischio maggiore; 
    b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
    c)  tenere  conto  delle  esigenze  ergonomiche   o   di   salute
dellavoratore; 
    d)  poter  essere  adattati  all'utilizzatore  secondo   le   sue
necessita'. 
  3. In caso di rischi multipli che richiedono  l'uso  simultaneo  di
piu' DPI, questi  devono  essere  tra  loro  compatibili  e  tali  da
mantenere,  anche  nell'uso  simultaneo,  la  propria  efficacia  nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
 
          Note all'art. 76:
              - Il  testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
          475  (Attuazione  della  direttiva 89/686/CEE del Consiglio
          del  21 dicembre  1989,  in materia di ravvicinamento delle
          legislazioni  degli Stati membri relative ai dispositivi di
          protezione   individuale   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, supplemento ordinario.