Art. 76 
 
                      Domanda di qualificazione 
 
                    (art. 15, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Per il conseguimento della qualificazione  le  imprese  devono
possedere i requisiti stabiliti  dal  presente  capo.  Ad  esclusione
delle classifiche I e II, le imprese  devono  altresi'  possedere  la
certificazione del sistema di qualita' di cui all'articolo 40,  comma
3, lettera a), del codice. 
    2.   L'impresa   che   intende   ottenere    l'attestazione    di
qualificazione deve stipulare apposito contratto con  una  delle  SOA
autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della  camera  di
commercio,  industria  e  artigianato,   completo   di   attestazione
antimafia,  dal  cui   oggetto   sociale   risultino   le   attivita'
riconducibili  alle  categorie  di  opere  generali  e  specializzate
richieste. 
    3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari  alla
verifica dei requisiti  di  qualificazione,  anche  mediante  accesso
diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante,  e  compie  la
procedura di rilascio dell'attestazione entro  novanta  giorni  dalla
stipula  del  contratto.  La  procedura  puo'  essere   sospesa   per
chiarimenti   o   integrazioni    documentali    per    un    periodo
complessivamente non  superiore  a  novanta  giorni;  trascorso  tale
periodo di sospensione e comunque trascorso  un  periodo  complessivo
non superiore a centottanta giorni dalla stipula  del  contratto,  la
SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque  il  diniego  di
rilascio della stessa. 
    4. Della stipula del contratto, del rilascio  o  del  diniego  di
rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorita' nei  successivi
trenta giorni. 
    5. L'efficacia  dell'attestazione  e'  pari  a  cinque  anni  con
verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale,
nonche' dei requisiti di capacita' strutturale  di  cui  all'articolo
77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del  termine,
l'impresa che intende conseguire il  rinnovo  dell'attestazione  deve
stipulare un nuovo contratto con  la  medesima  SOA  o  con  un'altra
autorizzata all'esercizio dell'attivita' di attestazione. 
    6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima
della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del
rilascio dell'attestazione originaria. 
    7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni  e
con le stesse modalita' previste per il  rilascio  dell'attestazione;
dalla data della nuova attestazione decorre il termine  di  efficacia
fissato dal comma 5. 
    8. Non costituiscono rinnovo  di  attestazione  e  non  producono
conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni
che non producono  effetti  diretti  sulle  categorie  e  classifiche
oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette
a procedure accelerate  e  semplificate  nonche'  a  tariffa  ridotta
secondo i criteri fissati dall'Autorita'. 
    9. In caso di fusione o  di  altra  operazione  che  comporti  il
trasferimento di azienda o di un suo ramo,  il  nuovo  soggetto  puo'
avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese
che ad esso hanno dato  origine.  Nel  caso  di  affitto  di  azienda
l'affittuario puo' avvalersi  dei  requisiti  posseduti  dall'impresa
locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre
anni. 
    10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo  ramo,
il soggetto richiedente  l'attestazione  presenta  alla  SOA  perizia
giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente  per
territorio. 
    11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto,  nell'ipotesi
in cui lo stesso utilizzi l'istituto  della  cessione  del  complesso
aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti  di  cui
all'articolo  79  sono  trasferiti  al  cessionario  con  l'atto   di
cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo' richiedere  alla
SOA  una  nuova  attestazione,  riferita  ai  requisiti  oggetto   di
trasferimento, esclusivamente  sulla  base  dei  requisiti  acquisiti
successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo. 
    12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al  comma  9
sono  depositati  dalle  imprese,   entro   trenta   giorni,   presso
l'Autorita' e la camera di commercio,  industria  e  artigianato  per
l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi  dell'articolo  2556
del codice civile. 
 
              Note all'art. 76 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   40,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  note
          all'art 60. 
              Il testo dell'articolo 2556 del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              “Art. 2556 (Imprese soggette a registrazione) - Per  le
          imprese soggette a registrazione i contratti che hanno  per
          oggetto il trasferimento della proprieta'  o  il  godimento
          dell'azienda devono  essere  provati  per  iscritto,  salva
          l'osservanza delle  forme  stabilite  dalla  legge  per  il
          trasferimento dei singoli beni che compongono  l'azienda  o
          per la particolare natura del contratto. 
              I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica  o
          per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
          per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
          trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.”