Art. 76 (L)
Comunicazione  della  sentenza  (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
                                 18)

  1.  La  sentenza  irrevocabile,  emessa  in  base  alle  precedenti
disposizioni,  deve  essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
quindici  giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al comune
e  alla  regione  interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.