(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 76)
                              Art. 76. 
                       Quietanze e annotazioni 

 
  Le quietanze rilasciate dall'esattore  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art. 193 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sono  staccate
da apposito bollettario, conforme al modello fissato dal Ministro per
le finanze. 
  Agli altri adempimenti prescritti dall'art. 193 del testo unico  29
gennaio 1958, n. 645, l'esattore deve provvedere nel termine di dieci
giorni dalla data del pagamento.