Art. 76.
                      (Ripartizione del fondo)

  Le  regioni,  con  provvedimento  del consiglio regionale, decidono
entro   un  mese  dalla  ripartizione  dei  fondi,  le  modalita'  di
distribuzione   tra  i  vari  comuni  tenendo  conto  delle  esigenze
esistenti  in  ciascuno  di  essi.  Le  somme  cosi' ripartite devono
servire  a  concorrere  al  pagamento  degli  aumenti  del  canone di
locazione per i conduttori meno abbienti.
  Di  norma  i  comuni,  nell'ambito  degli  stanziamenti  assegnati,
destineranno le somme secondo i seguenti criteri:
    a)  il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi
imputati  al  conduttore  ed  alle altre persone con lui abitualmente
conviventi,  non  sia  superiore  complessivamente all'importo di due
pensioni  minime  INPS  per  la generalita' dei lavoratori per nuclei
familiari costituiti da uno o due componenti;
    b)  al  momento  dell'entrata  in  vigore della presente legge, i
conduttori  siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio,
che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente
necessario  alle  esigenze  del  conduttore  e  delle persone con lui
abitualmente conviventi;
    c)  i  conduttori  abbiano  ricevuto, per effetto dell'entrata in
vigore  della  presente  legge,  richiesta  di  aumento del canone di
locazione attualmente corrisposto.