ART. 76.
            (Sessioni riservate di esami di abilitazione)

  Ai  soli  fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro
90  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge e da
svolgere   con  le  stesse  modalita'  previste  rispettivamente  dai
precedenti  articoli  23  e  35,  gli insegnanti, non provvisti della
prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e
1981-82,  in  qualita'  di  supplenti  nelle scuole materne statali o
negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  statale,  ivi
compresi  i  licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina
di  durata  almeno  annuale  conferita secondo le rispettive norme di
legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della
Regione  siciliana,  o,  rispettivamente,  negli istituti e scuole di
istruzione  secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.
  Per  la  validita'  del servizio negli anni scolastici indicati nel
comma  precedente,  si  applica  il disposto di cui agli articoli 27,
penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.