Art. 76 
                  Norme generali sulle valutazioni 
 
  1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente: 
    a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento  gia'
dedotte e degli eventuali contributi; 
    b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di  diretta
imputazione, esclusi gli  interessi  passivi  e  le  spese  generali.
Tuttavia  per  i   beni   materiali   strumentali   per   l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino all'esercizio della  loro
entrata in funzione, gli interessi passivi sui prestiti contratti per
la  loro  acquisizione  o  costruzione  che  dal  bilancio  risultano
imputati ad aumento del costo; per gli immobili alla  cui  produzione
e' diretta l'attivita' dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione; 
    c) il costo  dei  beni  rivalutati  s'intende  comprensivo  delle
plusvalenze iscritte in bilancio che  hanno  concorso  a  formare  il
reddito o che per disposizione di legge  non  concorrono  a  formarlo
nemmeno in caso di successivo realizzo. 
  2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei  servizi
e, con riferimento alla data  in  cui  si  considerano  conseguiti  o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi,  proventi,  spese  e
oneri in natura o in valuta  estera,  si  applicano,  quando  non  e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo  9;  tuttavia  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli  oneri  in  valuta  estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si  valutano
con riferimento a tale data. La conversione  in  lire  dei  saldi  di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo  il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze  rispetto
ai saldi di  conto  dell'esercizio  precedente  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito.  Per  le   imprese   che   in   conformita'
all'ordinamento valutario intrattengono  conti  autorizzati  o  conti
speciali in valute estere le  poste  attive  e  passive  si  valutano
secondo  il  cambio  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  ed  e'
consentita la contabilita' plurimonetaria. 
  3. I proventi determinati a norma  degli  articoli  57  e  78  e  i
componenti negativi di cui ai commi 1  e  7  dell'articolo  67,  agli
articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 sono  ragguagliati
alla durata dell'esercizio se  questa  e'  inferiore  o  superiore  a
dodici mesi. 
  4.  In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri   di
valutazione adottati nei precedenti  esercizi  il  contribuente  deve
darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato. 
  5. I componenti del reddito derivanti da  operazioni  con  societa'
non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente
o indirettamente  l'impresa  o  che  sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla l'impresa sono  valutati  in  base  al  valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei  beni  e  servizi
ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva  aumento  del
reddito. La presente disposizione si applica anche per i beni  ceduti
e i servizi prestati da societa' non residenti nel  territorio  dello
Stato per conto delle quali l'impresa esplica attivita' di vendita  e
collocamento  di  materie  prime  o  merci  o  di   fabbricazione   o
lavorazione di prodotti. 
  6.  La  rettifica  da  parte  dell'ufficio  delle   imposte   delle
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio non ha effetto per
gli  esercizi  successivi;  tuttavia  l'ufficio  delle  imposte  deve
tenerne conto in sede di rettifica delle valutazioni relative a  tali
esercizi. 
  7. Agli effetti delle  norme  del  presente  titolo  che  vi  fanno
riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano  dei  cambi,  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.