(Norme-art. 76)
                               Art. 76 
        (Consegna al perito di documenti o di altri oggetti) 
  1. Quando il giudice ritiene necessario  disporre  la  consegna  al
perito di documenti in originale o di altri oggetti,  della  consegna
e' redatto verbale a cura del  funzionario  di  cancelleria.  In  tal
caso, il giudice puo' disporre che dei documenti venga estratta copia
autentica.