Art. 76 (Consegna al perito di documenti o di altri oggetti) 1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna e' redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice puo' disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.