Art. 76 (a).
         Certificato di approvazione, certificato di origine
                   e dichiarazione di conformita'
  1.  L'ufficio  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  che  ha
proceduto  con  esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75,
comma 2, rilascia  al  costruttore  del  veicolo  il  certificato  di
approvazione.
  2.  Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato
di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo  costruttore.  Quando
si  tratta  di veicoli di tipo omologato (( in uno Stato membro delle
Comunita' europee )) che, a  termine  dell'art.  75,  comma  4,  sono
soggetti   all'accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'   alla
circolazione,  il  certificato  di  origine   e'   sostituito   dalla
dichiarazione di conformita' di cui al comma 6.
  3.  Il  rilascio  del  certificato di approvazione e' sospeso per i
necessari  accertamenti  qualora  emergano  elementi   che   facciano
presumere   che  il  veicolo  o  parte  di  esso  siano  di  illecita
provenienza.
  4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine.
  5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto  l'esito  favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia
al  costruttore  il certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
 6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il
costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di  conformita'.
Tale  dichiarazione,  redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti, (( per i veicoli di tipo omologato in Italia  in  base  ad
omologazione nazionale, )) attesta che il veicolo e' conforme al tipo
omologato.  Di  tale  dichiarazione  il  costruttore  assume la piena
responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve  tenere
una  registrazione  progressiva  delle  dichiarazioni  di conformita'
rilasciate.
(( 7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori   ))
(( diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni           ))
(( costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la    ))
(( certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla    ))
(( dichiarazione di conformita', o dal certificato di origine      ))
(( relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in piu' fasi, ))
(( le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni  ))
(( di conformita'. I criteri e le modalita' operative per le       ))
(( suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei           ))
(( trasporti, con proprio decreto.                                 ))
  8. Chiunque rilascia la dichiarazione  di  conformita'  di  cui  ai
commi  6  e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato e' soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 35 del D.Lgs. n. 360/1993.