Art. 76. 
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di  istruzione
                  alle regioni a statuto ordinario 
 
  1.  Le  regioni  a  statuto  ordinario   esercitano   le   funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione  dei  decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio  1972  n.  3,  14  gennaio
1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24  luglio
1977 n. 616. 
 
          Note all'art. 76:
             - Il D.P.R. n. 3/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
          statuto ordinario delle funzioni amministrative statali  in
          materia  di  assistenza scolastica e di musei e biblioteche
          di enti locali e dei relativi personali ed uffici.
             - Il D.P.R. n. 4/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
          statuto ordinario delle funzioni amministrative statali  in
          materia  di  assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera  e  dei
          relativi personali ed uffici.
             - Il D.P.R. n. 8/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
          statuto ordinario delle funzioni amministrative statali  in
          materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori
          pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed
          uffici.
             -  Il D.P.R. n. 10/1972 reca: Trasferimento alle regioni
          a statuto ordinario delle funzioni  amministrative  statali
          in  materia  di  istruzione artigiana e professionale e del
          relativo personale.
             - Il D.P.R. n. 616/1977 reca: Attuazione della delega di
          cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.