Art. 76 
 
               Divisione a domanda congiunta demandata 
                         a un professionista 
 
  1. ((Nel titolo V  del  libro  quarto  del  codice))  di  procedura
civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente: 
  «((Art. 791-bis)) (((Divisione a domanda congiunta).)) - Quando non
sussiste controversia sul diritto alla divisione ne'  sulle  quote  o
altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e  gli  eventuali
creditori  e  aventi  causa  che  hanno   notificato   o   trascritto
l'opposizione  alla  divisione  possono,  con  ricorso  congiunto  al
tribunale competente per territorio,  domandare  ((la  nomina  di  un
notaio ovvero di un avvocato aventi)) sede nel circondario  al  quale
demandare le operazioni di divisione. ((Le sottoscrizioni apposte  in
calce al ricorso possono  essere  autenticate,  quando  le  parti  lo
richiedono, da un  notaio  o  da  un  avvocato)).  Se  riguarda  beni
immobili, il ricorso deve essere  trascritto  a  norma  dell'articolo
2646 del codice civile. Si procede  a  norma  degli  articoli  737  e
seguenti ((del presente codice)). Il giudice, con decreto, nomina  il
professionista incaricato eventualmente indicato dalle  parti  e,  su
richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore. 
  Quando risulta che una delle parti di cui al  primo  comma  non  ha
sottoscritto il ricorso, il ((professionista incaricato)) rimette gli
atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e
ordina la cancellazione della relativa trascrizione.  Il  decreto  e'
reclamabile a norma dell'articolo 739. 
  Il ((professionista incaricato)) designato, sentite le parti e  gli
eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno  dei  partecipanti
che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113
del codice civile,  nel  termine  assegnato  nel  decreto  di  nomina
predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non
comodamente  divisibili  e  da'  avviso  alle  parti  e  agli   altri
interessati del progetto o della vendita. Alla vendita  dei  beni  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative   al
professionista delegato di cui al ((Libro terzo, Titolo II, Capo  IV,
Sezione III, § 3-bis)). Entro trenta giorni dal versamento del prezzo
il ((professionista incaricato)) predispone il progetto di  divisione
e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati. 
  Ciascuna delle parti o degli altri interessati  puo'  ricorrere  al
Tribunale nel termine perentorio di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto
di  divisione.  Sull'opposizione  il  giudice  procede   secondo   le
disposizioni di cui al ((Libro quarto)), Titolo I, Capo III bis;  non
si applicano quelle di cui ai commi  secondo  e  terzo  dell'articolo
702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da'  le  disposizioni
necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette
le parti avanti al ((professionista incaricato)). 
  Decorso il termine di cui al ((quarto comma)) senza che  sia  stata
proposta opposizione, il ((professionista  incaricato))  deposita  in
cancelleria il progetto con la  prova  degli  avvisi  effettuati.  Il
giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti
al ((professionista incaricato)) per gli adempimenti successivi.».