Art. 76 Annotazione 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, della legge, il vincolo derivante dal segreto di Stato e', ove possibile, annotato mediante l'apposizione della dicitura, ben visibile: «SEGRETO DI STATO - Provv. N. ... del ...», completa del numero di protocollo e della data del relativo provvedimento, lasciando invariata e leggibile la classifica di segretezza eventualmente esistente. 2. Quando viene a cessare il vincolo derivante dal segreto di Stato la dicitura di cui al comma 1 e' barrata con un tratto di colore rosso e, nel medesimo colore rosso, e' apportata l'annotazione degli estremi del relativo provvedimento. Quest'ultimo e' conservato, in originale o copia conforme, agli atti dell'amministrazione procedente.