Art. 76 
 
                             Annotazione 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 39,  comma  4,  della
legge, il vincolo derivante dal segreto di Stato e',  ove  possibile,
annotato  mediante  l'apposizione  della  dicitura,   ben   visibile:
«SEGRETO DI STATO - Provv. N. ... del ...», completa  del  numero  di
protocollo  e  della  data  del  relativo  provvedimento,   lasciando
invariata e  leggibile  la  classifica  di  segretezza  eventualmente
esistente. 
  2. Quando viene a cessare il vincolo derivante dal segreto di Stato
la dicitura di cui al comma 1 e' barrata  con  un  tratto  di  colore
rosso e, nel medesimo colore rosso, e' apportata l'annotazione  degli
estremi del relativo provvedimento. Quest'ultimo  e'  conservato,  in
originale  o   copia   conforme,   agli   atti   dell'amministrazione
procedente.