Art. 76 Cooperazione con le autorita' degli Stati terzi 1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca d'Italia puo' concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dall'ABE con le autorita' degli Stati terzi. 2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente articolo possono comprendere disposizioni su: a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione; b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, nonche' i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo; c) lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione delle misure di risoluzione, nonche' per l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo; d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo; e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione; f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi. 3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorita' di Stati terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorita' di Stati terzi ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010. 4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.
Note all'art. 76: - Per il riferimento al testo del paragrafo 1 dell'art. 93 della direttiva 2014/59/UE, vedasi nelle Note all'art. 74. - Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del citato Regolamento (UE) n. 1093/2010: "Art. 33 (Relazioni internazionali). - 1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorita' puo' stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorita' di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, ne' impediscono agli Stati membri e alle loro autorita' competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi. 2. L'Autorita' fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui all'art. 1, paragrafo 2. 3. Nella relazione di cui all'art. 43, paragrafo 5, l'Autorita' presenta gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.".