Art. 76 
 
 
           Cooperazione con le autorita' degli Stati terzi 
 
  1.  In  mancanza  di  un  accordo  internazionale  di  cooperazione
stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi  dell'art.
93, paragrafo  1,  della  direttiva  2014/59/UE,  che  disciplini  il
riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in
Stati  terzi,  la  Banca  d'Italia  puo'  concludere  protocolli   di
cooperazione non vincolanti, conformi agli  accordi  quadro  conclusi
dall'ABE con le autorita' degli Stati terzi. 
  2. I protocolli di cooperazione  conclusi  ai  sensi  del  presente
articolo possono comprendere disposizioni su: 
    a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e
l'aggiornamento dei piani di risoluzione; 
    b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani
di  risoluzione,  nonche'  i  principi  per  l'esercizio  dei  poteri
previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri  analoghi  previsti  dal
diritto dello Stato terzo; 
    c) lo scambio delle informazioni  necessarie  per  l'applicazione
delle misure di risoluzione, nonche' per l'esercizio  dei  poteri  di
risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal  diritto  dello  Stato
terzo; 
    d) i meccanismi di allerta precoce e di  consultazione  reciproca
prima di adottare misure di prevenzione o  di  gestione  delle  crisi
idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo; 
    e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico  in  caso  di
azioni congiunte di risoluzione; 
    f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni  e  la
cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi,  se
del caso, l'istituzione e il  funzionamento  di  gruppi  di  gestione
delle crisi. 
  3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorita' di  Stati
terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di  concludere
accordi bilaterali o multilaterali con le autorita' di Stati terzi ai
sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010. 
  4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla  Banca  d'Italia  ai
sensi del presente articolo sono notificati all'ABE. 
 
          Note all'art. 76: 
              - Per il riferimento al testo del paragrafo 1 dell'art.
          93 della direttiva 2014/59/UE, vedasi nelle  Note  all'art.
          74. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 33  del  citato
          Regolamento (UE) n. 1093/2010: 
              "Art. 33 (Relazioni internazionali). - 1.  Fatte  salve
          le  rispettive  competenze  degli  Stati  membri  e   delle
          istituzioni   dell'Unione,   l'Autorita'   puo'   stabilire
          contatti  e  concludere  accordi  amministrativi   con   le
          autorita' di vigilanza, le organizzazioni internazionali  e
          le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non  creano
          obblighi giuridici per l'Unione e  gli  Stati  membri,  ne'
          impediscono  agli  Stati  membri  e  alle  loro   autorita'
          competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali
          con tali paesi terzi. 
              2. L'Autorita'  fornisce  assistenza  nell'elaborazione
          delle decisioni in materia di  equivalenza  dei  regimi  di
          vigilanza dei paesi terzi conformemente agli  atti  di  cui
          all'art. 1, paragrafo 2. 
              3. Nella relazione di cui  all'art.  43,  paragrafo  5,
          l'Autorita' presenta gli accordi amministrativi  concordati
          con  organizzazioni  internazionali  o  amministrazioni  di
          paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle
          decisioni in materia di equivalenza.".