Articolo 76 Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato 1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti e non concede piu' di quanto sia stato richiesto. 2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilita' di presentare osservazioni. 3. Il tribunale valuta le prove in piena liberta' e indipendenza.