Art. 76 
 
Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione  e  sulla
  commercializzazione degli aceti 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza  la
denominazione  «aceto  di  ...»  per  prodotti  che  non  abbiano  le
caratteristiche previste dall'articolo 49, commi 1 e 2,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro  a  100  euro  per
quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto  irregolare;
la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 75  euro  a  100  euro  per  quintale  o
frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e  comunque
non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta  o  fa
trasportare o pone in commercio aceti che: 
    a) all'esame organolettico,  chimico  o  microscopico,  risultano
alterati o comunque inidonei al consumo umano  diretto  o  indiretto,
ovvero 
    b) contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico  sintetico
o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione
di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta  eccezione  per  gli
aceti  provenienti  da  alcol  etilico  denaturato   ai   sensi   del
regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  9  luglio
1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido  acetico  glaciale
aggiunto, unicamente fino al valore per lo  stesso  previsto  per  la
denaturazione. 
  3. Chiunque detiene, negli stabilimenti di elaborazione degli aceti
e nei locali annessi e  comunicanti,  prodotti  vinosi  alterati  per
agrodolce o per girato o per fermentazione putrida e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale
o frazione  di  quintale  di  prodotto  riconosciuto  irregolare;  la
sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro: 
    a) chiunque utilizza la denominazione  di  «aceto  di  vino»  per
prodotti ottenuti mediante l'acetificazione  di  vini  che  hanno  un
contenuto in acido acetico superiore a quello previsto  dall'articolo
49, comma 4; 
    b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e  nei
depositi di aceto  prodotti  diversi  da  quelli  previsti  ai  sensi
dell'articolo 50, comma 2; 
    c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli  aceti
ricorre  a  pratiche  e  trattamenti  enologici  diversi  da   quelli
consentiti ai sensi dell'articolo 52; 
    d)  chiunque  aggiunge  all'aceto   sostanze   aromatizzanti   in
violazione di quanto previsto dall'articolo 53 e chiunque viola nella
composizione  e  nelle  modalita'   di   preparazione   degli   aceti
aromatizzati  le  prescrizioni  stabilite  ai  sensi   del   medesimo
articolo; 
    e)  chiunque  utilizza  la  denominazione  di   «aceto   di   ...
aromatizzato» per prodotti  che  non  possiedono  le  caratteristiche
previste ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 
  5.  Chiunque  non  effettua  la  comunicazione  prevista  ai  sensi
dell'articolo 50 e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non  denunciata
e' inferiore a 300 ettolitri, si applica la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro: 
    a) chiunque detiene  negli  stabilimenti  e  nei  locali  di  cui
all'articolo 51, comma 3, acido acetico, nonche' ogni altra  sostanza
atta a sofisticare gli aceti, salvo  quanto  previsto  ai  sensi  del
comma 7 del medesimo articolo; 
    b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto; 
    c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per  la  vendita,
mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare  diretto  o
indiretto alcol etilico sintetico nonche' prodotti  contenenti  acido
acetico non derivante da fermentazione acetica. 
  7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500  euro
a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni dell'articolo 49, commi 1
e 2, e dei decreti ministeriali attuativi. 
  8. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza  le
denominazioni  di  origine  e  le  indicazioni  geografiche  di   cui
all'articolo 26 nella designazione  di  un  aceto  di  vino  che  non
possiede le caratteristiche previste dall'articolo 56,  comma  1,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per  ogni
quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto  irregolare.
La sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 500 euro. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  trasporta  o  fa
trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione  i  prodotti
di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla  distillazione  o
alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta
dal decreto di cui al medesimo articolo 13, comma 5, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta
o fa trasportare i sidri,  i  mosti  e  gli  altri  prodotti  di  cui
all'articolo  57  in  violazione  delle  disposizioni  previste   dal
medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 3.000 euro. 
 
          Note all'art. 76: 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio  1996,
          n.  524,  (Regolamento  recante  norme   per   disciplinare
          l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche  in
          usi  esenti  da  accisa),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237.