Art. 76 
 
 
Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  "per  la  realizzazione  dei  singoli
lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per  i  singoli  appalti  di
lavori, servizi e forniture"; 
    b) il comma 2, e' sostituito dal seguente:  "2.  A  valere  sugli
stanziamenti di cui al comma  1,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo  risorse  finanziarie  in  misura  non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi  e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche  svolte  dai
dipendenti  delle  stesse  esclusivamente   per   le   attivita'   di
programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione
preventiva dei progetti, di  predisposizione  e  di  controllo  delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,  di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e  di  collaudo
tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di   conformita',   di
collaudatore statico ove necessario per consentire  l'esecuzione  del
contratto nel rispetto dei documenti a base di  gara,  del  progetto,
dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto  da  parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita'  diverse  per  la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri  dipendenti.
Gli enti  che  costituiscono  o  si  avvalgono  di  una  centrale  di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai  dipendenti
di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica
agli appalti relativi a servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e'
nominato il direttore dell'esecuzione."; 
    c) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente segno: ".". 
 
          Note all'art. 76: 
              - Si riporta l'articolo 113 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). -  1.  Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
              2. A valere sugli stanziamenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
              3. L'ottanta per cento delle  risorse  finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
              4. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
              5. Per i compiti svolti dal personale di  una  centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2.".