Art. 76 
 
 
Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita'
                    sanitarie e beni strumentali 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma  2,  lettera  c),  sono
destinate  a  sostenere  l'attivita'  di  interesse  generale   delle
organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di  contributi
per  l'acquisto,  da  parte   delle   medesime,   di   autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di  interesse  generale,
che per le loro caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni,  nonche',  per  le  sole
fondazioni, per la donazione dei  beni  ivi  indicati  nei  confronti
delle strutture sanitarie pubbliche. 
  2. Per l'acquisto di autoambulanze e di  beni  mobili  iscritti  in
pubblici registri destinati ad attivita'  antincendio  da  parte  dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma
1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire  il  predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota  IVA  del  prezzo
complessivo  di  acquisto,  mediante  corrispondente  riduzione   del
medesimo prezzo praticata dal venditore.  Il  venditore  recupera  le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. 
  3.  Per  le  organizzazioni  di  volontariato  aderenti  alle  reti
associative  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  la  richiesta   e
l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve  avvenire  per  il
tramite delle reti medesime. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
sono stabilite le modalita' per l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 76: 
              - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo
          n. 241 del 1990: 
              «Art.  17  (Valutazioni  tecniche).  -   1.   Ove   per
          disposizione  espressa  di  legge  o  di  regolamento   sia
          previsto che per l'adozione  di  un  provvedimento  debbano
          essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
          organi  od  enti  appositi  e  tali  organi  ed  enti   non
          provvedano o  non  rappresentino  esigenze  istruttorie  di
          competenza  dell'amministrazione  procedente  nei   termini
          prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,  entro
          novanta  giorni  dal  ricevimento   della   richiesta,   il
          responsabile del procedimento  deve  chiedere  le  suddette
          valutazioni tecniche ad altri  organi  dell'amministrazione
          pubblica  o  ad  enti  pubblici   che   siano   dotati   di
          qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  ad
          istituti universitari. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  in
          caso  di  valutazioni  che  debbano  essere   prodotte   da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
              3. Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,  si  applica  quanto  previsto  dal   comma   4
          dell'art. 16.».