(Allegato-art. 75)
                              Art. 75. 
 
 
                        Elemento perequativo 
 
    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 73 sul personale  gia'  destinatario  delle  misure  di  cui
all'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  nonche'  del
maggiore impatto sui livelli retributivi piu' bassi delle  misure  di
contenimento della dinamica retributiva, e' riconosciuto al personale
individuato nelle allegate  tabelle  D  un  elemento  perequativo  un
tantum, corrisposto su  base  mensile  nelle  misure  indicate  nelle
medesime tabelle D, per dieci mensilita' per il solo periodo 1° marzo
2018-31 dicembre 2018, in relazione ai mesi  di  lavoro  prestato  in
detto periodo. La frazione di mese superiore a  quindici  giorni  da'
luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto
delle frazioni di mese uguali o inferiori a  quindici  giorni  e  dei
mesi  nei  quali  non  e'  corrisposto  lo  stipendio  tabellare  per
aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione  e
sospensione della prestazione lavorativa. 
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 74, comma 2, secondo periodo ed e' corrisposto  con
cadenza mensile, analogamente a  quanto  previsto  per  lo  stipendio
tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018. 
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.