(Allegato-art. 76)
                              Art. 76. 
             La determinazione concordata della sanzione 
 
    1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dirigente,  in
via conciliativa, possono procedere  alla  determinazione  concordata
della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per  i  quali
la legge  ed  il  contratto  collettivo  prevedono  la  sanzione  del
licenziamento, con o senza preavviso.  La  procedura  non  ha  natura
obbligatoria. 
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione. 
    3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dirigente  puo'
proporre all'altra parte l'attivazione della  procedura  conciliativa
di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla
audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi
dell'art. 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Dalla
data  della  proposta  sono  sospesi  i  termini   del   procedimento
disciplinare, di cui  all'art.  55-bis  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. La proposta dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari  o
del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono  comunicati
all'altra parte con le  modalita'  dell'art.  55-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 165/2001. 
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.  Nel  caso  di  mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento  riprende  il
decorso dei termini del procedimento disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La  mancata  accettazione
comporta la decadenza delle  parti  dalla  possibilita'  di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari convoca nei tre  giorni  successivi  il  dirigente,  con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato. 
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale   sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e  dal  dirigente  e  la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
    9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi  entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La mancata  conclusione  entro  tali
termini  comporta  la   estinzione   della   procedura   conciliativa
eventualmente gia' avviata ed ancora in corso  di  svolgimento  e  la
decadenza delle parti dalla facolta' di avvalersi ulteriormente della
stessa.