Art. 77.
               Esecuzione delle sanzioni interdittive

  1.  L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una
sanzione  interdittiva  e'  notificata  all'ente  a cura del pubblico
ministero.
  2.  Ai  fini  della decorrenza del termine di durata delle sanzioni
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.