Articolo 77 
                       Azione di restituzione 
 
  1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal  loro  territorio,
gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare  l'azione  di
restituzione davanti  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  secondo
quanto previsto dall'articolo 75. 
  2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo  in  cui  il
bene si trova. 
  3. Oltre ai requisiti previsti  nell'articolo  163  del  codice  di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere: 
    a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne  certifichi
la qualita' di bene culturale; 
    b)  la  dichiarazione  delle  autorita'  competenti  dello  Stato
richiedente relativa all'uscita  illecita  del  bene  dal  territorio
nazionale. 
  4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o  al
detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per  essere
annotato  nello  speciale  registro  di  trascrizione  delle  domande
giudiziali di restituzione. 
  5. Il Ministero  notifica  immediatamente  l'avvenuta  trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri. 
 
          Nota all'art. 77:
              -  L'art. 163 del codice di procedura civile, approvato
          con  regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 253 del
          28 ottobre  1940,  come  modificato dall'art. 7 della legge
          14 luglio   1950,   n.   581,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950
          e  dall'art.  7  della  legge  26 novembre  1990,  n.  353,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone:
              «Art.  163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
          propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
              Il  presidente  del  tribunale  stabilisce al principio
          dell'anno  giudiziario,  con  decreto  approvato  dal primo
          presidente della corte di appello, i giorni della settimana
          e  le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
          comparizione delle parti.
              L'atto di citazione deve contenere:
                1)  l'indicazione  del  tribunale davanti al quale la
          domanda e' proposta;
                2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
          nome,  il  cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
          del  convenuto  e  delle  persone  che  rispettivamente  li
          rappresentano  o  li  assistono. Se l'attore o convenuto e'
          una  persona  giuridica, un'associazione non riconosciuta o
          un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o
          la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha
          la rappresentanza in giudizio;
                3)   la   determinazione  della  cosa  oggetto  della
          domanda;
                4)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto  costituenti le ragioni della domanda, con relative
          conclusioni;
                5)  l'indicazione  specifica  dei  mezzi di prova dei
          quali   l'attore  intende  valersi  e  in  particolare  dei
          documenti che offre in comunicazione;
                6)   il   nome   e   il  cognome  del  procuratore  e
          l'indicazione  della procura, qualora questa sia stata gia'
          rilasciata;
                7)   l'indicazione   del   giorno   dell'udienza   di
          comparizione;  l'invito  al  convenuto  a  costituirsi  nel
          termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza indicata ai
          sensi  e  nelle  forme  stabilite  dall'art. 166, ovvero di
          dieci  giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
          a  comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al giudice
          designato  ai  sensi  dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
          che  la  costituzione  oltre  i suddetti termini implica le
          decadenze di cui all'art. 167.
              L'atto  di  citazione,  sottoscritto  a norma dell'art.
          125,   e'   consegnato   dalla   parte  o  dal  procuratore
          all'ufficiale  giudiziario,  il  quale  lo notifica a norma
          degli articoli 137 e seguenti».
          Nota all'art. 84:
              -  Per  il  regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
          del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.
              - Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
          1993, si veda in nota all'art. 73.