Art. 77. 
         Risoluzione del contratto di concessione di credito 
  1. Il contratto di concessione di credito erogato dal  venditore  o
da un terzo in base  ad  un  accordo  tra  questi  ed  il  venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del  prezzo  o  di  una
parte di esso, si risolve di diritto, senza il  pagamento  di  alcuna
penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto  di  recesso
ai sensi dell'articolo 73.