ART. 77
                   (individuazione e perseguimento
               dell'obiettivo di qualita' ambientale)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
risultati  del  primo  rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118  e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per
ciascun  corpo  idrico  significativo,  o parte di esso, la classe di
qualita'  corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto.
   2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono  e  adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento   degli   obiettivi   di   qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo  76,  comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo  ammissibile,  ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita'  di  bacino,  e  assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
   3.   Al   fine   di  assicurare  entro  il  22  dicembre  2015  il
raggiungimento  dell'obiettivo  di qualita' ambientale corrispondente
allo  stato  di  "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico
superficiale  classificato  o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti  dello  stato  di  "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto.
   4.  Le  acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi
agli  obiettivi  e  agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1
alla  parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali
ivi  stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore
a norma della quale le singole aree sono state istituite.
   5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato  e  la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate
nei  piani  di  bacino  e  sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni
possono  definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
    a)  le  modifiche  delle caratteristiche idromorfologiche di tale
corpo,  necessarie  al  raggiungimento  di  un buono stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
     1) sull'ambiente in senso ampio;
     2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
     3)  sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la
fornitura   di   acqua   potabile,   la   produzione   di  energia  o
l'irrigazione;
     4)   sulla   regolazione   delle   acque,  la  protezione  dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
     5)  su  altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
    b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali
o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita'
tecnica  o  a  causa  dei  costi sproporzionati, essere raggiunti con
altri  mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore
sul piano ambientale.
   6.  Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per
i  corpi  idrici  che presentano condizioni tali da non consentire il
raggiungimento  dello stato di "buono" entro il 22 dicembre 2015, nel
rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purche' sussista almeno uno
dei seguenti motivi:
    a)  la  portata  dei miglioramenti necessari puo' essere attuata,
per  motivi  di realizzabilita' tecnica, solo in fasi che superano il
periodo stabilito;
    b)  il  completamento  dei  miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionatamente costoso;
    c)  le  condizioni  naturali  non  consentono miglioramenti dello
stato del corpo idrico nei tempi richiesti.
   7.   Le  regioni  possono  motivatamente  stabilire  obiettivi  di
qualita'  ambientale  meno  rigorosi per taluni corpi idrici, qualora
ricorra almeno una delle condizioni seguenti:
    a)  il  corpo  idrico  ha  subito,  in conseguenza dell'attivita'
umana,  gravi  ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o
economicamente  insostenibile  un  significativo  miglioramento dello
stato qualitativo;
    b)  il  raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non e'
perseguibile  a  causa  della natura litologica ovvero geomorfologica
del bacino di appartenenza.
   8.   Quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  7,  la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,
fatto  salvo  il  caso  di  cui alla lettera b) del medesimo comma 7,
purche'  non  sia  pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati  dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici
compresi nello stesso bacino idrografico.
   9.  Nei  casi  previsti  dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere  le  misure  volte  alla  tutela  del  corpo  idrico, ivi
compresi  i  provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
   10.  Il  deterioramento  temporaneo  dello  stato del corpo idrico
dovuto  a  circostanze  naturali  o  di  forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente  imprevedibili,  come  alluvioni  violente e siccita'
prolungate,  o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a)   che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad  impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e
la   compromissione   del   raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  76  ed  al  presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
    b)  che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in
cui   detti   eventi   possano   essere   dichiarati  ragionevolmente
imprevedibili   o   eccezionali,   anche   adottando  gli  indicatori
appropriati;
    c)   che   siano   previste  ed  adottate  misure  idonee  a  non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta
conclusisi gli eventi in questione;
    d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti  a  un  riesame  annuale  e, con riserva dei motivi di cui
all'articolo  76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile
per   ripristinare   nel   corpo   idrico,   non   appena   cio'  sia
ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
    e)  che  una  sintesi  degli  effetti degli eventi e delle misure
adottate  o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del
Piano di tutela.