ART. 77 (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2"sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota" e le parole: "al punto 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".