Art. 77 
 
                         Verifica triennale 
 
                  (art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. In data non antecedente a novanta giorni prima della  scadenza
del  previsto  termine  triennale,  l'impresa  deve  sottoporsi  alla
verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa  SOA  che  ha
rilasciato  l'attestazione  oggetto   della   revisione,   stipulando
apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a  verifica  dopo
la scadenza del triennio di validita'  dell'attestazione,  la  stessa
non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla  data  di
scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della  verifica
con esito positivo. 
    2. Nel caso in cui l'Autorita' abbia disposto  nei  confronti  di
una  SOA  la  sospensione  ovvero  la  decadenza  dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'   di   attestazione,   l'impresa   puo'
sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La
SOA che ha  rilasciato  l'attestazione  originaria  ha  l'obbligo  di
trasferire la documentazione  relativa  all'impresa  alla  nuova  SOA
entro quindici giorni. 
    3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla  stipula  del
contratto compie la procedura di  verifica  triennale.  La  procedura
puo' essere sospesa per chiarimenti per un periodo  non  superiore  a
quarantacinque  giorni;  trascorso  tale  periodo  di  sospensione  e
comunque trascorso un periodo complessivo  non  superiore  a  novanta
giorni dalla stipula del contratto, la SOA  e'  tenuta  a  dichiarare
l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al comma 7. 
    4.  I  requisiti  di  ordine  generale  necessari  alla  verifica
triennale sono quelli previsti dall'articolo 78. 
    5. I requisiti di capacita' strutturale necessari  alla  verifica
triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e  dall'articolo  79,
comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8,  9,  10,
11, 12 e 13. 
    6. La verifica di congruita' tra cifra di affari in lavori, costo
delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di  cui
all'articolo 79, comma 15, e' effettuata con riferimento al  rapporto
tra costo medio del quinquennio fiscale precedente  la  scadenza  del
termine triennale e importo medio annuale della cifra  di  affari  in
lavori  accertata  in   sede   di   attestazione   originaria,   come
eventualmente rideterminata figurativamente  ai  sensi  dell'articolo
79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La  cifra
di affari  e'  ridotta  in  proporzione  alla  quota  di  scostamento
superiore  al  venticinque  per  cento,  con  conseguente   eventuale
revisione  della  attestazione.  Le  categorie  in  cui  deve  essere
effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in  sede
di contratto di verifica triennale. 
    7.  Dell'esito  della  procedura  di  verifica  la  SOA   informa
l'impresa e l'Autorita', inviando all'Osservatorio entro  il  termine
di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo  8,  comma
7, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e  all'Autorita'
l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato  decade
dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla
data  di  scadenza  del  triennio  dal  rilascio   dell'attestazione.
L'efficacia  della  verifica  decorre  dalla  data  di  scadenza  del
triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove  la  verifica
sia compiuta dopo la  scadenza  predetta,  l'efficacia  della  stessa
decorre dalla data di adozione della verifica.