Art. 77 
 
 
                             Trasparenza 
 
  1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni  qual  volta  si  procede
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega  o
alle  associazioni  di  riferimento,  adeguate   informazioni   sugli
elementi   utilizzati   per   la   determinazione   del   sistema   o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 
  2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le  integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono: 
    a)  l'elenco  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  forniti   a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; 
    b)  la  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo   dei   diritti
aeroportuali che include metodi di  tariffazione  pluriennale,  anche
accorpata per servizi personalizzati,  che  garantiscono  annualmente
gli incrementi inflattivi; 
    c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle  infrastrutture  e  dei  servizi,  a  obiettivi  di  efficienza
nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della  capacita'
aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti   correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla  qualita'
dei servizi; 
    d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e  ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; 
    e) gli introiti dei diritti e il costo  dei  servizi  forniti  in
cambio; 
    f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per  le
infrastrutture e per i servizi ai quali  i  diritti  aeroportuali  si
riferiscono; 
    g) le previsioni riguardanti  la  situazione  dell'aeroporto  per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche'  agli
investimenti previsti; 
    h)  l'utilizzazione  effettiva  delle  infrastrutture   e   delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; 
    i) i  risultati  attesi  dai  grandi  investimenti  proposti  con
riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto. 
  3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli  utenti  dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale,  prima  di  ogni  consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti: 
    a) le previsioni del traffico; 
    b)  le  previsioni  relative  alla  composizione  e  all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto; 
    c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto; 
    d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto. 
  4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo  sono,
a  norma  della  legislazione  di  riferimento,  da   trattare   come
informazioni riservate ed economicamente sensibili  e,  nel  caso  di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati  gli  specifici
regolamenti di riferimento.