Art. 77 (L)
Progettazione  di  nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
                (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

  1.  I  progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
ovvero  alla  ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli
di  edilizia  residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
redatti  in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma
2.
  2.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti fissa con
decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche
necessarie   a   garantire  l'accessibilita',  l'adattabilita'  e  la
visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
  3. La progettazione deve comunque prevedere:
    a) accorgimenti  tecnici  idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
    b) idonei  accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unita' immobiliari;
    c) almeno  un  accesso  in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
    d) l'installazione,  nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori  terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
  4.  E'  fatto  obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista   abilitato   di   conformita'  degli  elaborati  alle
disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
  5.  I  progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati
ai  sensi  del  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, devono
essere  approvati dalla competente autorita' di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
 
          Note all'art. 77:
              - Per  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
          vedi nota all'art. 6.
              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 23 e 151
          del  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della legge
          8 ottobre 1997, n. 352):
              "Art.  23  (Approvazione dei progetti di opere). - 1. I
          proprietari,  possessori  o  detentori, a qualsiasi titolo,
          dei  beni  culturali  indicati all'art. 2, comma 1, lettere
          a),   b)   e   c)   hanno   l'obbligo  di  sottoporre  alla
          soprintendenza  i  progetti delle opere di qualunque genere
          che  intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
          approvazione.
              2.   Il   provvedimento   di  approvazione  sostituisce
          l'autorizzazione prevista all'art. 21.".
              "Art.  151 (Alterazione dello stato dei luoghi). - 1. I
          proprietari,  possessori  o detentori a qualsiasi titolo di
          beni  ambientali  inclusi  negli elenchi pubblicati a norma
          dell'art.  140  o  dell'art. 144 o nelle categorie elencate
          all'art.   146  non  possono  distruggerli  ne'  introdurvi
          modificazioni,   che   rechino   pregiudizio  a  quel  loro
          esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
              2.  I  proprietari,  possessori o detentori a qualsiasi
          titolo  dei  beni  indicati  al comma 1, hanno l'obbligo di
          sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque
          genere  che  intendano  eseguire,  al  fine di ottenerne la
          preventiva autorizzazione.
              3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  o negata entro il
          termine perentorio di sessanta giorni.
              4.  Le  regioni  danno  immediata  comunicazione  delle
          autorizzazioni  rilasciate  alla competente soprintendenza,
          trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
          Ministero  puo'  in  ogni caso annullare, con provvedimento
          motivato,   l'autorizzazione  regionale  entro  i  sessanta
          giorni    successivi    alla   ricezione   della   relativa
          comunicazione.
              5.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
          nei   successivi   trenta  giorni  e'  data  facolta'  agli
          interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
          si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
          di  ricevimento  della  richiesta.  L'istanza, corredata da
          triplice  copia  del progetto di realizzazione dei lavori e
          da  tutta  la  relativa  documentazione, e' presentata alla
          competente  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla
          Regione.".