Art. 77. (Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee) 1. E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee. 2. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.
Nota all'art. 77: - Si riporta il testo dell'art. 10 della decisione n. 2000/597/CE, del 29 settembre 2000, recante "Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 7 ottobre 2000, n. L 253: "Art. 10. 1. La presente decisione e' notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1º gennaio 2002, ad eccezione dell'art. 2, paragrafo 3 e dell'art. 4, i cui effetti decorrono dal 1º gennaio 2001. 2. a) Fatta salva la lettera b), la decisione 94/728/CE/Euratom e' abrogata con decorrenza 1º gennaio 2002. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', alla decisione 85/257/CEE/Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', alla decisione 88/376/CEE/Euratom o alla decisione 94/728/CE/Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione. b) Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE/Euratom e della decisione 94/728/CE/Euratom rimangono applicabili al calcolo ed agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 50-55% del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2000. c) Per quanto riguarda gli importi di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri dovrebbero aver messo a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001, ai sensi delle norme comunitarie applicabili, gli Stati membri continuano a trattenere il 10% di tali importi a titolo di spese di riscossione.".