(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 77)
                              Art. 77. 
               Chiamata in causa dell'ente impositore 

 
  L'esattore, nelle liti promosse contro di lui  che  non  concernano
esclusivamente la regolarita' o la validita'  degli  atti  esecutivi,
deve chiamare in causa l'ente impositore  e,  in  mancanza,  risponde
delle conseguenze della lite.