Articolo 77. Funzioni dei depositari 1. Le funzioni di un depositario, a meno che il trattato non disponga altrimenti o non sia altrimenti convenuto dagli Stati, sono le seguenti: a) assicurare la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri che gli verranno consegnati; b) preparare delle copie certificate conformi al testo originale e tutti gli altri testi in altre lingue che possono essere richiesti nel trattato, e comunicarli alle parti del trattato ed agli Stati che possono diventare parti del trattato; c) ricevere tutte le firme apposte al trattato, ricevere e custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative al trattato; d) verificare se tutte le firme, tutti gli strumenti, tutte le notifiche o tutte le comunicazioni relative al trattato sono in buona e debita forma e, ove occorra, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato interessato; e) informare le parti e gli Stati qualificati a diventare parti del trattato degli atti, delle notifiche e delle comunicazioni relative al trattato; f) informare gli Stati qualificati a diventare parti del trattato della data in cui sia stato ricevuto o depositato il numero delle firme o degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato; g) provvedere alla registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; h) adempiere le funzioni specificate nelle altre disposizioni della presente convenzione. 2. Nel caso in cui una controversia abbia a sorgere tra uno Stato ed il depositario circa l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario deve sottoporre la questione all'attenzione degli Stati firmatari e degli Stati contraenti o, se del caso, all'attenzione dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in questione.