Art. 77. Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio per attivita' di perfezionamento all'estero Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio da fruire all'estero si svolge su base nazionale, per settori di discipline, determinati dal Ministero della pubblica istruzione nel decreto di cui al terzo comma del precedente art. 75 su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento o ammessi a frequentare attivita' di perfezionamento o di specializzazione all'estero. Nella domanda, da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, il candidato deve indicare l'istituzione di livello universitario presso la quale intende usufruire della borsa di studio, il corso di studi che intende seguire e la sua durata. Il concorso e' per titoli ed esami. La relativa valutazione e' effettuata da commissioni costituite con gli stessi criteri e modalita' previsti per l'attribuzione delle borse di studio da usufruire nel territorio nazionale. Al termine dai lavori le commissioni formulano apposite graduatorie. Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun settore di disciplina. Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni estere presso le quali vengono utilizzate per le attivita' di perfezionamento.