Art. 77. 
Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse  di  studio  per
               attivita' di perfezionamento all'estero 
 
  Il concorso per l'attribuzione delle  borse  di  studio  da  fruire
all'estero si svolge su base nazionale, per  settori  di  discipline,
determinati dal Ministero della pubblica istruzione  nel  decreto  di
cui al terzo comma del precedente art.  75  su  parere  conforme  del
Consiglio universitario nazionale. 
  Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati
che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento  o
ammessi   a   frequentare   attivita'   di   perfezionamento   o   di
specializzazione all'estero. 
  Nella domanda, da presentare al Ministero della pubblica istruzione
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  bando,  il
candidato deve indicare l'istituzione di livello universitario presso
la quale intende usufruire della borsa di studio, il corso  di  studi
che intende seguire e la sua durata. 
  Il concorso e' per titoli ed  esami.  La  relativa  valutazione  e'
effettuata  da  commissioni  costituite  con  gli  stessi  criteri  e
modalita' previsti  per  l'attribuzione  delle  borse  di  studio  da
usufruire nel territorio nazionale. 
  Al  termine  dai   lavori   le   commissioni   formulano   apposite
graduatorie. 
  Le borse vengono attribuite  secondo  l'ordine  delle  graduatorie,
fino alla concorrenza dei posti disponibili per  ciascun  settore  di
disciplina. 
  Le borse di studio hanno la durata massima prevista  dalle  singole
istituzioni  estere  presso  le  quali  vengono  utilizzate  per   le
attivita' di perfezionamento.