Art. 77 (Attivita' di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti) 1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria puo' essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonche' alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attivita' non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione puo' essere concessa anche dopo che e' stata disposta la confisca e la distruzione ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la perizia non ha avuto luogo. 2. Dopo il provvedimento di archiviazione perche' e' ignoto l'autore del reato ovvero dopo che la sentenza e' divenuta inoppugnabile, il giudice puo' autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni. 3. In ogni stato e grado del processo, il giudice puo' autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata. 4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 e' redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.