(Norme-art. 77)
                               Art. 77 
(Attivita' di investigazione della polizia in materia di  armi  e  di
                       sostanze stupefacenti) 
  1. Il dirigente del servizio di  polizia  giudiziaria  puo'  essere
autorizzato  dal  giudice  a  prelevare,  dopo  l'espletamento  della
perizia, armi,  munizioni,  esplosivi  e  altri  oggetti  o  sostanze
equiparati occorrenti ai fini  di  investigazione  o  di  prevenzione
nonche' alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati,  sempre  che
tale attivita' non comporti modifiche o alterazioni degli  oggetti  o
delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione puo' essere  concessa
anche dopo che e' stata disposta la confisca e la distruzione  ovvero
dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la  perizia  non  ha
avuto luogo. 
  2.  Dopo  il  provvedimento  di  archiviazione  perche'  e'  ignoto
l'autore  del  reato  ovvero  dopo  che  la  sentenza   e'   divenuta
inoppugnabile, il giudice puo' autorizzare il dirigente del  servizio
di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate
nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici  che  ne
determinano modifiche o alterazioni. 
  3. In ogni stato e grado del processo, il giudice puo'  autorizzare
il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini
previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o  psicotrope
sequestrate  o  confiscate,  se  il  quantitativo  lo  consente.  Nel
relativo verbale viene dato atto  del  quantitativo  e  della  natura
presunta della sostanza prelevata. 
  4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli  oggetti  e
delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 e' redatto verbale a cura del
pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.