Art. 77-bis.
        (( Patto di stabilita' interno per gli enti locali ))
   (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2009-2011  con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi   da  2  a  31,  che  costituiscono  principi  fondamentali  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )).
    ((  2.  La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione
del  saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011 )).
    ((  3.  Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di
saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  applicano  al  saldo  dell'anno  2007,  calcolato in
termini  di  competenza  mista  ai  sensi  del  comma  5, le seguenti
percentuali:
    a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, negativo, le percentuali sono:
       1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento
per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
        2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento
per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
    b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, positivo, le percentuali sono:
       1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
        2)  per  i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
    c)  se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno
2007  e  presenta  un  saldo  per  lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono:
        1)  per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
        2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
    d)  se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno
2007  e  presenta  un  saldo  per  lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, negativo, le percentuali sono:
       1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento
per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
        2)  per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento
per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. ))
    ((  4.  Per  gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per
frazione  di  anno,  l'organo  consiliare  era stato commissariato ai
sensi  dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  e  successive  modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita'  interno  le  stesse  regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b) del presente articolo )).
    ((  5.  Il  saldo  finanziario calcolato in termini di competenza
mista  e'  costituito  dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e
dalla  differenza  tra  incassi  e  pagamenti,  per la parte in conto
capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti  dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
    6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire,
per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini  di  competenza  mista  almeno  pari  al corrispondente saldo
finanziario  dell'anno  2007,  quale  risulta  dai  conti consuntivi,
migliorato    dell'importo    risultante    dall'applicazione   delle
percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
    7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire,
per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini  di  competenza  mista  almeno  pari  al corrispondente saldo
finanziario  dell'anno  2007,  quale  risulta  dai  conti consuntivi,
peggiorato    dell'importo    risultante    dall'applicazione   delle
percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
    8.  Le  risorse  derivanti  dalla  cessione  di azioni o quote di
societa'  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici  locali e le
risorse  derivanti  dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono
conteggiate  ai  fini  dei  saldi  utili per il rispetto del patto di
stabilita'  interno  se  destinate alla realizzazione di investimenti
infrastrutturali o alla riduzione del debito.
    9.  Per  l'anno  2009,  nel  caso  in cui l'incidenza percentuale
dell'importo  di  cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle
spese  finali  dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti,
risulti  per  i  comuni  superiore  al  20  per cento, il comune deve
considerare  come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale )).
   (( 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica, le province e i
comuni  soggetti  al patto di stabilita' interno possono aumentare, a
decorrere  dall'anno  2010,  la  consistenza del proprio debito al 31
dicembre   dell'anno   precedente   in   misura  non  superiore  alla
percentuale  annualmente  determinata,  con  proiezione  triennale  e
separatamente  tra  i  comuni e le province, con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   sulla   base   degli  obiettivi
programmatici    indicati    nei    Documenti    di    programmazione
economico-finanziaria.   Resta   fermo  il  limite  di  indebitamento
stabilito  dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni )).
    (( 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto
di  stabilita'  interno  registri  per  l'anno precedente un rapporto
percentuale  tra  la  consistenza complessiva del proprio debito e il
totale  delle  entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e
regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un
punto.  Il  rapporto  percentuale e' aggiornato con cadenza triennale
)).
    ((  12.  Il  bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato  iscrivendo  le  previsioni  di  entrata  e  spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa   di  entrata  e  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti
locali  sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto  contenente  le  previsioni  di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )).
   (( 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
patto  di  stabilita'  interno,  il  rimborso  per  le  trasferte dei
consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un
quinto del costo di un litro di benzina )).
    (( 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita'  interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza  pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, entro trenta
giorni  dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema
web  appositamente  previsto  per  il patto di stabilita' interno nel
sito    web   «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,   le   informazioni
riguardanti  le risultanze in termini di competenza mista, attraverso
un  prospetto  e  con  le modalita' definiti con decreto del predetto
Ministero,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Con   lo   stesso  decreto  e'  definito  il  prospetto  dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.
La  mancata  trasmissione  del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici   costituisce  inadempimento  al  patto  di  stabilita'
interno.  La mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui
al  decreto  previsto dal primo periodo del presente comma, determina
per  l'ente  inadempiente  l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno )).
    ((  15.  Ai  fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e'
tenuto  a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione  del  saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile
del  servizio  finanziario,  secondo  un prospetto e con le modalita'
definiti  dal  decreto  di  cui  al comma 14. La mancata trasmissione
della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in  ritardo, attesti il
rispetto  del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma
20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 )).
   (( 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali
si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di
obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie   locali,   adotta  adeguate  misure  di  contenimento  dei
prelevamenti )).
    ((  17.  Gli  enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti
alle  regole  del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli
anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole,  le  risultanze,  rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009
)).
    ((  18.  Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del  patto  di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali. ))
    ((  19.  Le  informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a
disposizione    dell'Unione   delle   province   d'Italia   (UPI)   e
dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI) da parte del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  secondo  modalita'  e
contenuti individuati tramite apposite convenzioni )).
   (( 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  agli  anni  2008-2011, alla provincia o comune inadempiente
sono  ridotti  del  5  per  cento  i  contributi  ordinari dovuti dal
Ministero   dell'interno   per  l'anno  successivo.  Inoltre,  l'ente
inadempiente    non    puo',    nell'anno    successivo    a   quello
dell'inadempienza:
    a)  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore all'importo
annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni  effettuati nell'ultimo
triennio;
    b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti  obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie  per  il  finanziamento  degli investimenti devono essere
corredati  da  apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento
degli   obiettivi   del   patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo'  procedere  al  finanziamento  o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione. ))
    (( 21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto
di  stabilita'  interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art.
76. ))
    ((  22.  Le  misure  di  cui  ai  commi  20,  lettera a) e 21 non
concorrono  al  perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in
cui le misure vengono attuate. ))
     ((   23.  Qualora  venga  conseguito  l'obiettivo  programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono,
nell'anno  successivo  a quello di riferimento, escludere dal computo
del  saldo  di  cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della
differenza,   registrata  nell'anno  di  riferimento,  tra  il  saldo
conseguito  dagli  enti inadempienti al patto di stabilita' interno e
l'obiettivo  programmatico  assegnato.  La  virtuosita' degli enti e'
determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente
rispetto  ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione   a   ciascun   ente   dell'importo  da  escludere  e'
determinata  mediante  una funzione lineare della distanza di ciascun
ente  virtuoso  dal  valore  medio  degli  indicatori individuato per
classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
    a) per le province:
       1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
       2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
    b) per i comuni:
        1)  comuni  con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000
abitanti;
        2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000
abitanti;
       3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. ))
    ((  24.  Gli  indicatori  di  cui  al comma 23 sono finalizzati a
misurare  il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di
autonomia finanziaria degli enti )).
    ((  25.  Per  le  province  l'indicatore per misurare il grado di
autonomia   finanziaria   non  si  applica  sino  all'attuazione  del
federalismo fiscale )).
    (( 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definiti i due indicatori
economico-strutturali  di  cui  al comma 24 e i valori medi per fasce
demografiche  sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la
certificazione  relativa  alla  verifica  del  rispetto  del patto di
stabilita'  interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di  riparto  in  base  agli  indicatori. Gli importi da escludere dal
patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»
del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere
dall'anno  2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e
24  dovra'  tenere  conto,  oltre che delle fasce demografiche, anche
delle  aree  geografiche  da  individuare  con  il  decreto di cui al
presente comma )).
   (( 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1,
comma  685-bis,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, introdotto
dall'art.  1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione
dei dati di competenza finanziaria )).
     ((  28.  Le  disposizioni  recate  dal  presente  articolo  sono
aggiornate  anche  sulla  base  dei  nuovi  criteri  adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e
crescita )).
    (( 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche
ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti )).
    ((  30.  Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione  del  federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,
la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di  aliquote  di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
fatta  eccezione  per  gli  aumenti  relativi  alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU). ))
    (( 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il
periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti
del  nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati
)).
    ((  32.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo 1, comma 4, del
citato  decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009,
i  comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del
mancato  gettito  accertato,  secondo modalita' stabilite con decreto
del medesimo Ministero )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art.
          117 della Costituzione vedasi nota all'art. 62
              - Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 119 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  141  del  decreto
          legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
          modificazioni  (testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento
          degli enti locali):
              «Art.  141  (Scioglimento  e  sospensione  dei consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali  vengono  sciolti  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
                a)  quando compiano atti contrari alla Costituzione o
          per  gravi  e  persistenti violazioni di legge, nonche' per
          gravi motivi di ordine pubblico;
                b)  quando  non  possa  essere  assicurato il normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
                  1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia;
                  2)  dimissioni  del  sindaco o del presidente della
          provincia;
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali,  ovvero  rese  anche con atti separati purche'
          contemporaneamente   presentati  al  protocollo  dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
                  4)    riduzione    dell'organo    assembleare   per
          impossibilita'  di  surroga  alla  meta' dei componenti del
          consiglio;
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
                c-bis)  nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
          di  sopra  dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
          strumenti   urbanistici   generali   e  non  adottino  tali
          strumenti  entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
          organi.  In  questo  caso,  il  decreto di scioglimento del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              2.  Nella  ipotesi  di cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato  senza  che sia stato predisposto dalla Giunta il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario   affinche'   lo   predisponga   d'ufficio  per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  di legge lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale  di  controllo  assegna al consiglio, con lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a  20  giorni  per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione    inadempiente.    Del   provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.
              2-bis Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma
          1,  trascorso  il  termine  entro  il  quale  gli strumenti
          urbanistici  devono  essere adottati, la regione segnala al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che  non  abbiano  provveduto  ad adempiere all'obbligo nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare  gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di  adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine di
          quattro  mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per lo
          scioglimento del consiglio.
              3.  Nei  casi  diversi da quelli previsti dal numero 1)
          della   lettera   b)   del  comma  1,  con  il  decreto  di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita   le  attribuzioni  conferitegli  con  il  decreto
          stesso.
              4.   Il   rinnovo   del   consiglio  nelle  ipotesi  di
          scioglimento  deve coincidere con il primo turno elettorale
          utile previsto dalla legge.
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,   gli   incarichi  esterni  loro  eventualmente
          attribuiti.
              6.  Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
          del   Ministro   contenente  i  motivi  del  provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
              7.  Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
          in  attesa  del  decreto  di scioglimento, il prefetto, per
          motivi  di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
          un  periodo  comunque  non  superiore  a  novanta giorni, i
          consigli  comunali  e provinciali e nominare un commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente.
              8.  Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
          le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano,
          in  quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di cui
          all'art.  2,  comma  1  ed  ai consorzi tra enti locali. Il
          relativo   provvedimento   di   scioglimento  degli  organi
          comunque  denominati  degli  enti locali di cui al presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 204 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  204  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui).  -  1.  Oltre  al  rispetto delle condizioni di cui
          all'art.  203,  l'ente  locale  puo' assumere nuovi mutui e
          accedere  ad  altre  forme  di finanziamento reperibili sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
          quello  dei  mutui  precedentemente contratti, a quello dei
          prestiti  obbligazionari  precedentemente  emessi, a quello
          delle  aperture  di credito stipulate ed a quello derivante
          da  garanzie  prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
          contributi  statali  e  regionali  in  conto interessi, non
          supera  il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre
          titoli  delle  entrate  del  rendiconto  del penultimo anno
          precedente  quello  in  cui viene prevista l'assunzione dei
          mutui.  Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
          due  titoli  delle  entrate.  Per  gli enti locali di nuova
          istituzione  si  fa  riferimento,  per i primi due anni, ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
              2.  I  contratti  di mutuo con enti diversi dalla Cassa
          depositi  e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
          per    i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica   e
          dall'Istituto  per  il  credito sportivo, devono, a pena di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni:
                a)  l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
          cinque anni;
                b)   la   decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere
          fissata  al  1° gennaio dell'anno successivo a quello della
          stipula   del  contratto.  In  alternativa,  la  decorrenza
          dell'ammortamento  puo'  essere  posticipata  al  1° luglio
          seguente  o  al  1°  gennaio  dell'anno successivo e, per i
          contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno, puo'
          essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
                c)  la  rata di ammortamento deve essere comprensiva,
          sin  dal  primo  anno,  della  quota capitale e della quota
          interessi;
                d)  unitamente  alla  prima  rata di ammortamento del
          mutuo  cui  si  riferiscono  devono  essere corrisposti gli
          eventuali   interessi  di  preammortamento,  gravati  degli
          ulteriori  interessi,  al  medesimo tasso, decorrenti dalla
          data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
          prima  rata.  Qualora  l'ammortamento del mutuo decorra dal
          primo  gennaio  del secondo anno successivo a quello in cui
          e'  avvenuta  la  stipula  del  contratto, gli interessi di
          preammortamento  sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
          dalla  data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
          successivo  e  dovranno essere versati dall'ente mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
                e)  deve  essere  indicata  la  natura della spesa da
          finanziare  con  il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  definitivo o
          esecutivo, secondo le norme vigenti;
                f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
          di    interesse    applicabile    ai   mutui,   determinato
          periodicamente   dal   Ministro   del  tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica con proprio decreto.
              2-bis  Le  disposizioni  del  comma 2 si applicano, ove
          compatibili,  alle  altre forme di indebitamento cui l'ente
          locale acceda.
              3.  L'ente  mutuatario  utilizza  il ricavato del mutuo
          sulla  base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
          sulla  base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
          titoli  di  spesa  e' data esecuzione dai tesorieri solo se
          corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 143 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.   143   (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali  conseguente  a  fenomeni di infiltrazione e di
          condizionamento  di  tipo  mafioso).  -  1.  Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  141, i consigli comunali e provinciali
          sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
          effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
          su  collegamenti  diretti  o indiretti degli amministratori
          con   la   criminalita'   organizzata   o   su   forme   di
          condizionamento    degli    amministratori    stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e   provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare  grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
          sicurezza  pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto  dalle  leggi  vigenti in materia di ordinamento e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
              2.   Lo   scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Il  provvedimento di scioglimento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica    per    l'emanazione   del   decreto   ed   e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato  dal prefetto della provincia con una relazione che
          tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
          poteri   delegati   dal   Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
          1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          dicembre  1991,  n.  410,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.  Nei  casi  in  cui per i fatti oggetto degli
          accertamenti  di  cui  al comma 1 o per eventi connessi sia
          pendente  procedimento  penale, il prefetto puo' richiedere
          preventivamente    informazioni    al   procuratore   della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice  di procedura penale, comunica tutte le informazioni
          che  non  ritiene  debbano rimanere segrete per le esigenze
          del procedimento.
              3.  Il  decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
          per  un  periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni  e il regolare funzionamento dei servizi ad
          esse  affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione   del  Ministro,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
          proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
          e'  adottato  non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
          la  data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
          al  rinnovo  degli  organi.  Si osservano le procedure e le
          modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
              5.  Quando  ricorrono  motivi di urgente necessita', il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta, nonche' da ogni altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione  dell'ente mediante invio di commissari. La
          sospensione  non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
          e  il  termine  del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
          data del provvedimento di sospensione.
              6.  Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
          a   norma   del  presente  articolo  quando  sussistono  le
          condizioni  indicate  nel  comma  1, ancorche' ricorrano le
          situazioni previste dall'art. 141.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 685-bis dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «685-bis  Al  fine  di  attivare, con la partecipazione
          delle  associazioni  degli enti locali, un nuovo sistema di
          acquisizione  di dati riguardanti la competenza finanziaria
          dei  bilanci  degli  enti locali che si affianca al Sistema
          informativo  delle  operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
          gli  affari  regionali  e  le  autonomie locali, sentita la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
          i contenuti e le modalita' per monitorare, in corso d'anno,
          gli   accertamenti   e   gli   impegni   assunti,   secondo
          aggregazioni  e  scansioni temporali adeguate alle esigenze
          della  finanza  pubblica.  La  concreta  realizzazione  del
          sistema  e'  effettuata  previa quantificazione dei costi e
          individuazione della relativa copertura finanziaria.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del gia' citato
          decreto-legge n. 93 del 2008:
              «Art.  1  (Esenzione  ICI prima casa). - 1. A decorrere
          dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504,  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
          del soggetto passivo.
              2.   Per   unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
          principale   del   soggetto   passivo   si  intende  quella
          considerata  tale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche'
          quelle  ad  esse  assimilate  dal  comune  con  regolamento
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,
          A8  e  A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione
          prevista  dall'art.  8,  commi 2 e 3, del citato decreto n.
          504 del 1992.
              3.  L'esenzione  si  applica altresi' nei casi previsti
          dall'art.  6,  comma  3-bis  e  dall'art.  8,  comma 4, del
          decreto   legislativo   n.   504  del  1992,  e  successive
          modificazioni;  sono  conseguentemente  abrogati il comma 4
          dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
          decreto n. 504 del 1992.
              4.  La  minore imposta che deriva dall'applicazione dei
          commi  1,  2  e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
          dall'anno   2008,  e'  rimborsata  ai  singoli  comuni,  in
          aggiunta  a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del
          decreto  legislativo  n. 504 del 1992, introdotto dall'art.
          1,  comma  5,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale
          fine,  nello stato di previsione del Ministero dell'interno
          l'apposito  fondo  e' integrato di un importo pari a quanto
          sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008. In sede di
          Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti,
          entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del
          rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad
          attuare  con  proprio decreto. Relativamente alle regioni a
          statuto  speciale,  ad  eccezione  delle regioni Sardegna e
          Sicilia,  ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,
          i  rimborsi  sono in ogni caso disposti a favore dei citati
          enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai
          comuni  compresi  nei  loro  territori  nel  rispetto degli
          statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
              5.  Al  fine di garantire il contributo di cui all'art.
          3,  comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
          gennaio  2006,  come  determinato  dall'art.  1, comma 251,
          della   legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  il  Ministero
          dell'interno  eroga  al soggetto di cui al medesimo decreto
          ministeriale  22  novembre 2005, per le medesime finalita',
          lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
              6.  I  commi  7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244
          del 2007 sono abrogati.
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e  fino  alla  definizione dei contenuti del nuovo patto di
          stabilita'   interno,  in  funzione  della  attuazione  del
          federalismo  fiscale,  e' sospeso il potere delle regioni e
          degli  enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
          addizionali,  delle  aliquote ovvero delle maggiorazioni di
          aliquote  di  tributi  ad  essi  attribuiti con legge dello
          Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore sanitario, le
          disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 1, comma 796, lettera b) , della legge 27 dicembre
          2006,  n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli
          enti  locali,  gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti
          dallo   schema   di   bilancio   di  previsione  presentato
          dall'organo    esecutivo    all'organo    consiliare    per
          l'approvazione  nei  termini fissati ai sensi dell'art. 174
          del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti
          locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267.».