Art. 77. Compiti di rilievo nazionale 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.
Note all'art. 77: - Per il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nota all'art. 3. - Per gli estremi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si veda nota all'art. 75.