Art. 77 
Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia 
 
  1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2
e 70, sui soggetti  che  li  gestiscono  e  sulla  societa'  indicata
nell'articolo 69, comma 1, e' esercitata dalla Banca d'Italia e dalla
CONSOB. A tal fine la Banca d'Italia e la CONSOB  possono  richiedere
ai gestori dei sistemi, alla societa' e agli operatori dati e notizie
in ordine alla  compensazione  e  liquidazione  delle  operazioni  ed
effettuare ispezioni. 
  2. In caso di necessita' e urgenza, la  Banca  d'Italia,  adotta  i
provvedimenti  idonei  a  consentire  la  tempestiva  chiusura  della
liquidazione, anche  sostituendosi  ai  gestori  dei  sistemi  e  dei
servizi indicati negli articoli 69 e 70.