Art. 77 
 
                      Conciliazione giudiziale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: 
  «((Art. 185-bis)) (( (Proposta di conciliazione del  giudice).))  -
Il giudice, alla prima udienza, ovvero  sino  a  quando  e'  esaurita
l'istruzione, ((formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla
natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza  di
questioni di facile e pronta soluzione  di  diritto)),  una  proposta
transattiva o conciliativa. ((La proposta di conciliazione  non  puo'
costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice))»; 
  b) all'articolo 420, primo comma, primo  periodo,  dopo  la  parola
«transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»;  allo  stesso
comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le
parole «o conciliativa». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.420  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 420. (Udienza di discussione della causa) 
              Nell'udienza fissata per la discussione della causa  il
          giudice interroga liberamente le parti presenti,  tenta  la
          conciliazione della lite e formula alle parti una  proposta
          transattiva  o  conciliativa.   La   mancata   comparizione
          personale  delle  parti,  o  il  rifiuto   della   proposta
          transattiva o conciliativa del giudice, senza  giustificato
          motivo, costituiscono comportamento valutabile dal  giudice
          ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono  gravi
          motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia'
          formulate previa autorizzazione del giudice. 
              Le parti hanno facolta' di farsi  rappresentare  da  un
          procuratore generale o speciale, il  quale  deve  essere  a
          conoscenza dei fatti della causa. La  procura  deve  essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare  o
          transigere la controversia. La  mancata  conoscenza,  senza
          gravi  ragioni,  dei  fatti  della  causa  da   parte   del
          procuratore  e'  valutata  dal  giudice   ai   fini   della
          decisione. 
              Il verbale di  conciliazione  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo. 
              Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene  la
          causa matura per  la  decisione,  o  se  sorgono  questioni
          attinenti alla giurisdizione o alla competenza o  ad  altre
          pregiudiziali la cui decisione puo' definire  il  giudizio,
          il giudice invita le parti  alla  discussione  e  pronuncia
          sentenza   anche   non   definitiva   dando   lettura   del
          dispositivo. 
              Nella stessa udienza ammette  i  mezzi  di  prova  gia'
          proposti dalle parti e quelli  che  le  parti  non  abbiano
          potuto proporre prima,  se  ritiene  che  siano  rilevanti,
          disponendo, con ordinanza resa nell'udienza,  per  la  loro
          immediata assunzione. 
              Qualora cio' non sia possibile,  fissa  altra  udienza,
          non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle  parti,
          ove ricorrano giusti  motivi,  un  termine  perentorio  non
          superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio  per
          il deposito in cancelleria di note difensive. 
              Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a
          norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi
          di prova che si rendano necessari  in  relazione  a  quelli
          ammessi, con  assegnazione  di  un  termine  perentorio  di
          cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del  precedente
          comma il giudice ammette, se rilevanti, i  nuovi  mezzi  di
          prova  dedotti  dalla  controparte  e  provvede  alla  loro
          assunzione. 
              L'assunzione delle prove  deve  essere  esaurita  nella
          stessa udienza o, in caso  di  necessita',  in  udienza  da
          tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. 
              Nel caso di chiamata in causa a  norma  degli  articoli
          102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa  una  nuova
          udienza  e  dispone  che,  entro   cinque   giorni,   siano
          notificati al terzo il  provvedimento  nonche'  il  ricorso
          introduttivo  e  l'atto  di  costituzione  del   convenuto,
          osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto  e  sesto
          dell'articolo 415. Il termine massimo entro il  quale  deve
          tenersi  la  nuova  udienza  decorre  dalla  pronuncia  del
          provvedimento di fissazione. 
              Il terzo chiamato deve costituirsi non  meno  di  dieci
          giorni prima dell'udienza fissata, depositando  la  propria
          memoria a norma dell'articolo 416. 
              A tutte le  notificazioni  e  comunicazioni  occorrenti
          provvede l'ufficio. 
              Le udienze di mero rinvio sono vietate.".