Art. 77 
 
                     (Conciliazione giudiziale) 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: 
  "185-bis. (Proposta di conciliazione del  giudice)  -  Il  giudice,
alla prima udienza, ovvero sino a quando  e'  esaurita  l'istruzione,
deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il
rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice,  senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice
ai fini del giudizio."; 
  b) all'articolo 420, primo comma, primo  periodo,  dopo  la  parola
"transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa";  allo  stesso
comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le
parole "o conciliativa".