Art. 77 
 
             Modalita' di trattazione e di conservazione 
           delle informazioni coperte da segreto di Stato 
 
  1. In relazione a quanto disposto  dall'art.  39,  comma  2,  della
legge, i vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici
e, per il DIS, l'AISE e l'AISI i  rispettivi  direttori,  pongono  le
informazioni coperte da segreto di Stato a conoscenza  esclusivamente
dei soggetti e delle autorita' chiamati a svolgere, rispetto ad essi,
funzioni essenziali, nei limiti  e  nelle  parti  indispensabili  per
l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento  dei  fini
rispettivamente fissati. 
  2. In relazione a quanto  disposto  dall'art.  7  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, le  informazioni
coperte  da  segreto  di   Stato   sono   conservate   nell'esclusiva
disponibilita' dei vertici delle amministrazioni originatrici  ovvero
detentrici e, per quanto  concerne  il  DIS,  l'AISE  e  l'AISI,  dei
rispettivi direttori. 
  3. Per la protezione e la  tutela  delle  informazioni  coperte  da
segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili,  le  misure  di
sicurezza  complessive  previste  a   protezione   e   tutela   delle
informazioni classificate SEGRETISSIMO. 
  4. Per assicurare il  monitoraggio  della  situazione  relativa  ai
segreti  di  Stato  le  amministrazioni  che  detengono  informazioni
coperte da  segreto  di  Stato  comunicano  annualmente  all'"Ufficio
Inventario" di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) per  la  parifica,
gli estremi identificativi dei documenti in loro  possesso,  annotati
con numero progressivo  in  apposito  registro.  A  tal  fine,  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
le amministrazioni provvedono all'istituzione del predetto  registro,
trasmettendone copia conforme all'"Ufficio Inventario". 
  5. L'elenco aggiornato  dei  segreti  di  Stato  e'  comunicato  al
Comitato parlamentare per la sicurezza della  Repubblica  nell'ambito
della relazione semestrale di cui all'art. 33, comma 1, della legge.