Art. 77 Modalita' di trattazione e di conservazione delle informazioni coperte da segreto di Stato 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 2, della legge, i vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici e, per il DIS, l'AISE e l'AISI i rispettivi direttori, pongono le informazioni coperte da segreto di Stato a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorita' chiamati a svolgere, rispetto ad essi, funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, le informazioni coperte da segreto di Stato sono conservate nell'esclusiva disponibilita' dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici e, per quanto concerne il DIS, l'AISE e l'AISI, dei rispettivi direttori. 3. Per la protezione e la tutela delle informazioni coperte da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le misure di sicurezza complessive previste a protezione e tutela delle informazioni classificate SEGRETISSIMO. 4. Per assicurare il monitoraggio della situazione relativa ai segreti di Stato le amministrazioni che detengono informazioni coperte da segreto di Stato comunicano annualmente all'"Ufficio Inventario" di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) per la parifica, gli estremi identificativi dei documenti in loro possesso, annotati con numero progressivo in apposito registro. A tal fine, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni provvedono all'istituzione del predetto registro, trasmettendone copia conforme all'"Ufficio Inventario". 5. L'elenco aggiornato dei segreti di Stato e' comunicato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nell'ambito della relazione semestrale di cui all'art. 33, comma 1, della legge.